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Il nostro 
Statuto

Titolo primo

COSTITUZIONE E SCOPI

 

ART.1 – Costituzione

E’ costituita un’Associazione fra le imprese che esercitano:

  1. attività d’importazione in Italia per la vendita all’ingrosso di pesci d’acqua dolce e marina, invertebrati, piante acquatiche, rettili, anfibi e piccoli animali;

  2. attività di produzione e commercializzazione non al dettaglio di beni ed accessori per il settore di cui alla lettera a);

  3. vendita specializzata al dettaglio di animali nonché di beni ed accessori per il settore di cui alla lettera a);

  4. attività di servizi inerenti il settore di cui alle lettere precedenti;

L’Associazione è denominata “A.I.P.A. – Associazione Italiana Piccoli Animali”.

L’Associazione è apartitica, a carattere volontario ed è costituita a tempo indeterminato; non ha scopo di lucro.

 

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Cittadella (PD), Via Padre Nicolini, 37.

 

Art. 3 – Scopi

Scopi dell’Associazione sono:

  • tutelare gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi Ente (Pubbliche Amministrazioni, Associazioni ecc.) o persona fisica;

  • provvedere allo studio e collaborare alla soluzione di problemi di ordine tecnico, economico, sociale, finanziario, amministrativo, legale e fiscale riguardanti la categoria nel quadro delle attività produttive del Paese;

  • raccogliere ed elaborare, notizie, dati e normative che possano comunque interessare l’attività della categoria, promuovendo all’uopo la diffusione di pubblicazioni o la compilazione di bollettini, mantenendo contatti con Istituzioni, Associazioni o Istituti nazionali ed esteri;

  • fornire assistenza tecnica agli associati in forma individuale e collettiva;

  • favorire i contatti e la collaborazione tra gli associati, a mezzo di riunioni periodiche, congressi, mostre, ecc.;

  • promuovere i rapporti commerciali con Enti e Organismi nazionali ed esteri nell’ambito del settore di cui all’art. 1 lett. a);

  • compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, nonché tutti gli atti utili per l’attuazione ed il conseguimento dei fini che l’Associazione si propone;

  • fornire consulenza agli associati, anche a fronte di rimborso spese, in materie inerenti all’attività aziendale degli associati (quali tecnica, legale, doganale, tributaria, bancaria e del lavoro, medico-veterinaria);

  • promuovere nei confronti degli associati ogni altra forma di consulenza ed assistenza, anche a fronte di eventuale rimborso spese, in ogni settore rilevante ed utile alla formazione degli imprenditori e dei dipendenti. L’assistenza di cui sopra potrà avvenire a mezzo notiziari, pubblicazioni, conferenze, seminari.

 

Titolo secondo

SOCI

Art. 4 - Soci

Possono aderire all’Associazione le imprese aventi sede in Italia o all’estero che hanno a oggetto l’attività di cui all’art. 1 lettera a) e che dispongono, per l’esercizio di tali attività, di impianto di stabulazione per i pesci e affini o comunque di idonee analoghe strutture per le altre specie, nonché le imprese aventi sede in Italia o all’estero che hanno ad oggetto attività di cui all’art. 1 lettera b) e c) e d).

 

Vi sono tre categorie di soci:

  1. sono “soci sostenitori” gli associati i quali, in ragione della loro posizione di riferimento nel settore, ritengono di poter fornire un maggiore contributo in termini economici;

  2. sono “soci ordinari” tutti gli associati;

  3. sono soci “A.I.P.A. trade club” le imprese esercenti attività di vendita al dettaglio, di cui all’art. 1 lettera c).

Fatto salvo il diverso contributo, tutti i soci hanno uguali diritti, doveri e poteri nell’Associazione.

 

Art. 5 – Domanda di ammissione

Per essere ammessi come associati è necessario presentare alla Segreteria dell’Associazione la domanda di ammissione, compilata su apposito modulo corredato con copia della visura camerale aggiornata, recante una data non superiore ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve contenere:

  1. l’indicazione della ditta/ragione/denominazione sociale, dei dati identificativi dell’impresa e dei dati anagrafici del suo legale rappresentante, l’indirizzo Pec ed e-mail, con impegno a comunicare ogni eventuale variazione;

  2. l’eventuale indicazione del soggetto che rappresenta l’impresa presso Associazione;

  3. la scelta dell’adesione come “socio sostenitore” o come “socio ordinario” ovvero, per i soli venditori al dettaglio, la richiesta di adesione come “A.I.P.A. trade club”;

  4. la dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le norme statutarie e gli obblighi che da esse derivano;

  5. l’impegno al pagamento delle quote associative dovute a norma del presente Statuto;

  6. l’indicazione dell’attività esercitata e della sede operativa.

 

Art. 6 – Ammissione

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta circa l’ammissione o meno del richiedente. A tale scopo, il Consiglio Direttivo può richiedere informazioni e documentazione integrativa ove lo ritenga necessario.

In caso di mancata comunicazione al richiedente dell’ammissione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, la stessa deve intendersi rigettata.

Tutte le iscrizioni verranno inserite nel “Libro degli associati” che andrà tenuto costantemente aggiornato.

La qualità di associato attribuisce la titolarità di tutti i diritti e i doveri derivanti dallo Statuto e dalla legge.

 

Art. 7 - Durata del rapporto associativo

L’iscrizione ha efficacia dal giorno in cui è pagata la prima quota associativa ed impegna l’associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un minimo di due anni, fino 31 dicembre del secondo anno successivo all’iscrizione.

Trascorso tale periodo, l’adesione si intende tacitamente rinnovata per pari periodo se l’associato non presenta dichiarazione di recesso con lettera raccomandata inviata al Consiglio Direttivo almeno sei mesi prima della scadenza fissata per il 31 dicembre di ogni anno.

 

Art. 8 – Quote associative

Ogni anno dovrà essere corrisposta da ciascun associato una quota associativa.

La misura della quota annuale per i soci ordinari è fissata dal Consiglio Direttivo; la misura della quota annuale per i soci è libera, fermo restando il limite minimo di Euro 500,00, la misura della quota annuale per i soci “A.I.P.A. trade club” è anch’essa fissata dal Consiglio Direttivo in euro 100,00/punto vendita. Le catene di negozi o i franchising potranno associarsi pagando la quota ATC in funzione del numero di negozi gestiti e con un massimo di 500 euro.

L’ammontare della quota e le modalità di versamento potranno essere modificati dal Consiglio Direttivo, eventualmente anche in funzione delle diverse categorie di attività degli associati.

L’esercizio dei diritti sociali spetta soltanto agli associati regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti delle quote.

L’iscrizione di un associato durante l’anno è possibile e la quota viene calcolata pro-rata per l’anno in corso. (Es. se un associato si associa il 15 di marzo pagherà la quota stabilita a partire dal 15 di marzo fino al 31 dicembre).

Il versamento della quota dovrà avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno o entro il mese dell’avvenuta iscrizione.

 

Art. 9 – Obblighi degli associati

Gli associati si impegnano ad osservare le norme del presente Statuto a collaborare al perseguimento degli scopi dell’Associazione, a non svolgere azione contraria a quella dell’Associazione e a seguire le linee di condotta indicate dall’Associazione stessa attraverso i suoi organi.

 

Art. 10 – Perdita della condizione di associato

La qualità di associato si perde:

  • per scioglimento dell’Associazione;

  • per cessazione dell’attività dell’azienda

  • per recesso comunicato ai sensi dell’art. 7;

  • per mancato pagamento della quota associativa, previa delibera assembleare;

  • per dichiarazione di fallimento dell’associato;

  • per esclusione, deliberata dall’Assemblea, per gravi violazioni delle norme di legge o statutarie, delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea o per altri gravi motivi che rendano l’associato indegno di appartenere all’associazione.

Gli associati che siano receduti, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Titolo Terzo

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Art. 11 – Elencazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea

  • il Consiglio Direttivo

  • la Giunta Esecutiva (se nominata)

  • la Presidenza

  • il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

 

L’ASSEMBLEA

Art. 12 – Composizione, convocazione, svolgimento

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati di cui all’art. 4, nelle persone dei rispettivi rappresentanti individuati a norma del precedente art. 5.

Essa deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, di regola entro il mese di giugno salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne sia stata fatta richiesta motivata, con specifica indicazione degli argomenti da discutere, da almeno un decimo degli associati.

Alla convocazione dell’Assemblea provvede il Consiglio Direttivo mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera r.r., oppure a mezzo PEC o e-mail con ricevuta di lettura o di recapito almeno 15 giorni prima dell’Assemblea stessa, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della prima e della seconda convocazione e dell’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati.

L’Assemblea in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo a quello fissato per la prima, si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L’assemblea potrà svolgersi anche in modalità “full audio/video conference” tramite piattaforma WhatsApp, oppure Skype, Teams o altro sistema di videoconferenza, da indicarsi nell’avviso di convocazione.

 

Art. 13 - Voti e deleghe

Ogni impresa associata di cui all’art. 4 ha diritto a un solo voto.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti; per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Gli astenuti non sono considerati presenti ai soli fini della votazione.

Le votazioni dell’Assemblea si fanno per alzata di mano, per appello nominale o per scheda segreta. L’assemblea ha facoltà di scelta, su proposta del Presidente.

Qualora l’Assemblea si svolga in modalità “full audio/video conference”, i presenti voteranno in videoconferenza ed invieranno al Presidente una PEC o una e-mail con la quale confermeranno, oltre alla loro presenza, il voto espresso sui singoli punti dell’ordine del giorno.

Ogni impresa ha diritto di farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta anche in calce o a tergo dell’avviso di convocazione. Non sono ammesse più di due deleghe a favore della stessa impresa. L’avviso di convocazione dell’assemblea può prevedere, quando l’ordine del giorno lo permetta, l’espressione del proprio voto mediante la compilazione di una scheda allegata all’avviso stesso che dovrà essere restituita/rispedita (via posta, mail o fax) alla sede dell’associazione entro la data di convocazione dell’Assemblea stessa.

 

Art. 14 - Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea nomina nel suo seno il proprio Presidente e il Segretario.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea nonché di proporre le modalità di votazione.

Dell’attività assembleare viene fatta menzione nel verbale, redatto su apposito registro e sottoscritto dal Presidente. In caso di assemblea svolta mediante modalità “full audio/videoconference”, il verbale verrà trasmesso agli indirizzi e-mail o Pec degli associati presenti.

 

Art. 15 – Funzioni

Spetta all’Assemblea:

  • determinare le direttive generali dell’attività dell’Associazione, sentita la relazione annuale del Presidente dell’Associazione;

  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo, e la situazione patrimoniale annuale presentata dal Collegio dei Revisori dei Conti se questo è stato nominato;

  • deliberare modifiche allo Statuto dell’Associazione;

  • eleggere il Consiglio Direttivo;

  • deliberare se debba essere nominata la Giunta Esecutiva qualora il numero dei membri del Consiglio Direttivo sia pari a nove;

  • deliberare se debba essere nominato il Collegio dei Revisori dei Conti ed eleggere i componenti;

  • deliberare l’esclusione degli associati nei casi previsti all’art. 10;

  • deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame;

  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione dell’eventuale patrimonio residuo in conformità all’art. 30.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea tra gli associati di cui all’art. 4, nelle persone dei rispettivi rappresentanti come individuati ai sensi del precedente art. 5.

L’Assemblea ne determina anche il numero dei componenti, tra un minimo di tre ad un massimo di nove.

 

Art. 17 – Durata e decadenza

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive nel triennio saranno automaticamente considerati dimissionari e si procederà alla loro sostituzione secondo le modalità previste dall’art. 21 del presente Statuto.

 

Art. 18 – Funzioni

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione e il funzionamento dell’Associazione.

In particolare, spetta tra l’altro al Consiglio Direttivo:

  • nominare nel suo seno il Presidente dell’Associazione e il Vice-presidente;

  • nominare eventualmente nel suo seno la Giunta esecutiva;

  • nominare, ove lo creda opportuno, commissioni di studio;

  • convocare l’Assemblea;

  • curare il rispetto da parte degli associati degli obblighi da essi assunti, delle norme dello Statuto e di quant’altro impegni l’Associazione, deliberando eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli associati inadempienti;

  • promuovere e deliberare tutte le iniziative e le azioni che possono tornare utili agli scopi sociali;

  • deliberare sull’ammissione dei soci;

  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

  • ratificare le delibere della Giunta Esecutiva;

  • organizzare una più diretta partecipazione degli associati all’esame dei problemi di loro maggior interesse;

  • determinare il compenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;

  • promuovere e attuare quant’altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

 

Art. 19 – Convocazione e svolgimento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione o da un Vice-Presidente almeno ogni sei mesi, o comunque quando ne faccia richiesta motivata un terzo dei Consiglieri, mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera r.r., oppure a mezzo PEC o e-mail con ricevuta di lettura o di recapito almeno 5 giorni prima, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno un giorno prima mediante telegramma, telefax o e-mail.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati tecnici, esperti e consulenti, anche esterni all’Associazione, con solo diritto di parola, quando il loro parere sia ritenuto opportuno sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche in modalità “full audio/video conference” tramite piattaforma WhatsApp, oppure Skype, Teams o altro sistema di videoconferenza, da indicarsi nell’avviso di convocazione.

 

Art. 20 – Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della metà dei membri oltre quella del Presidente o del Vice-Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente o del Vice Presidente che ne fa le veci.

Delle riunioni è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente.

Qualora il Consiglio Direttivo si svolga in modalità “full audio/video conference”, i presenti voteranno in videoconferenza ed invieranno al Presidente una PEC o una e-mail con la quale confermeranno, oltre alla loro presenza, il voto espresso sui singoli argomenti trattati.

 

Art. 21 – Sostituzione dei Consiglieri

In caso di morte, rinuncia, dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, purché questi non superino complessivamente nel triennio la metà più uno dei membri, il Consiglio Direttivo può cooptare altri associati a farne parte fino al rinnovo del Consiglio stesso.

Se nel triennio vengono a mancare invece la metà più uno dei membri eletti del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione o il Vice Presidente che ne fa le veci dichiara decaduto il Consiglio stesso e convoca entro un mese l’Assemblea per nuove elezioni.

 

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 22 - Composizione

I componenti della Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Essa decade al decadere del Consiglio stesso.

Della Giunta Esecutiva fanno parte cinque membri, di cui di diritto il Presidente dell’Associazione e il Vice Presidente.

 

Art. 23 - Funzioni

Alla Giunta Esecutiva può essere delegato dal Consiglio Direttivo l’esercizio dei poteri a quest’ultimo riconosciuti dallo Statuto, salva la successiva ratifica alle deliberazioni della Giunta da parte del Consiglio Direttivo.

 

Art. 24 – Convocazione

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente dell’Associazione ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno due componenti, senza formalità con il solo obbligo di preavviso di almeno 24 ore.

 

Art. 25 – Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza di almeno la metà dei membri oltre quella del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

La relazione che la Giunta Esecutiva presenta al Consiglio Direttivo sul proprio operato deve risultare da apposito verbale firmato dal Presidente.

Qualora la Giunta Esecutiva si svolga in modalità “full audio/video conference”, i presenti voteranno in videoconferenza ed invieranno al Presidente una PEC o una e-mail con la quale confermeranno, oltre alla loro presenza, il voto espresso sui singoli argomenti trattati.

 

LA PRESIDENZA

Art. 26 – Composizione e durata; funzioni.

La Presidenza dell’Associazione è composta dal Presidente e da un Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno. Essi durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e a lui spetta la firma sociale.

In caso di impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente assume provvisoriamente le sue funzioni.

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 – Composizione e durata; funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto di tre membri nominati dall’Assemblea, i quali durano in carico tre anni e sono rieleggibili.

Uno dei membri, anche non socio, deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti; ad esso spetta la Presidenza del Collegio e il compenso determinato dal Consiglio Direttivo.

Gli altri membri sono scelti tra gli associati nelle persone che li rappresentano ai sensi del precedente art. 5; essi non hanno diritto a compenso.

Al Collegio compete il controllo dell’amministrazione dell’Associazione e dei bilanci e la compilazione di una relazione annuale da presentare all’Assemblea.

 

Titolo sesto

IL FONDO COMUNE

Art. 28 – Fondo Comune

Il Fondo comune dell’Associazione è formato dai contributi degli associati, dai beni acquistati con questi contributi e comunque da tutti i beni e i diritti dell’Associazione.

 

Art. 29 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Una copia del bilancio e della relazione dovranno rimanere in deposito presso la sede sociale almeno per i 15 giorni antecedenti l’Assemblea a disposizione degli associati che vogliano esaminarli.

 

Titolo Settimo

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 30 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, che dovrà essere deliberato da almeno tre quarti degli associati, il patrimonio residuo dell’ente andrà devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea.

 

Titolo ottavo

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 – Norma integrativa

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni in materia di Associazioni.

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