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Procedure per il commercio
di fauna selvatica
e animali esotici

Marco Alvise Pan

11 nov 2022

È entrato in vigore il 27 settembre il decreto legislativo con il quale il governo
uscente ha definito le disposizioni previste dal regolamento UE 2016/429.
Ecco quello che operatori e professionisti possono e non possono fare in base
al nuovo provvedimento.

Tra gli ultimi atti del governo uscente è stato emanato il decreto legislativo che attua le disposizioni previste dal regolamento UE 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali; provvedimento che mira anche a ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l’introduzione di norme penali vo.te a punire il commercio illegale di specie protette. Il provvedimento è entrato in vigore il 27 settembre


DIVIETI

È vietato a chiunque importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari di queste specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche, che siano prelevati dal loro ambiente naturale. Questi divieti non si applicano: ai giardini zoologici, agli stabilimenti autorizzati, alle specie inserite nell’elenco di cui all’articolo 5, agli animali sequestrati o confiscati e affidati, agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, agli insetti, agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati e agli animali delle specie non incluse nel decreto.


SPECIE PERICOLOSE

È vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni. Il ministro della transizione ecologica, di concerto con il ministro dell’interno, con il ministro della salute e con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto, i criteri da applicare nell’individuazione delle specie e predispone l’elenco di tali esemplari prevedendo tempi e modalità per l’aggiornamento dello stesso.


ANIMALI DA COMPAGNIA

La detenzione, la commercializzazione e l’importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari individuati con decreto del ministro della salute, da redigersi di concerto con il ministro della transizione ecologica e sentito l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Tale provvedimento deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine di trenta giorni previsto per l’adozione del decreto, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l’importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all’Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.


ANIMALI SELVATICI

I detentori di animali, compresi gli ibridi, di specie selvatiche esotiche, non incluse nel decreto di cui all’articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purché si adottino misure idonee a garantire l’impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere. I circhi e le mostre faunistiche viaggianti sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel provvedimento, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale, fino al termine della vita naturale degli stessi purché siano adottate misure idonee a garantire l’impossibilità di riproduzione degli esemplari. È vietato a circhi e mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale.


DISPOSIZIONI

I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto, acquistati o comunque acquisiti a qualsiasi titolo in conformità alla normativa vigente entrola data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a detenerli e a commercializzarli entro i dodici mesi successivi. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza degli stabilimenti che detengono animali nonché la gestione delle movimentazioni tra stabilimenti e tra habitat diversi. Gli stabilimenti già autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.


FORMAZIONE

Sono definite le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici ed esotici di cui al presente decreto. Le autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l’organizzazione di attività formative. La partecipazione degli operatori a queste attività organizzate dalle autorità è a carico degli operatori stessi.

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